Il negozio unilaterale di procura è soggetto all’indefettibile principio della necessaria determinatezza/determinabilità dell’oggetto posto a pena di nullità dei contratti e dei negozi unilaterali ex artt. 1346 e 1324 c.c.

E’ necessario, relativamente ai crediti affidati in gestione alla mandataria, che nella procura siano indicati i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria. Non è affatto bastevole e sufficiente una generica indicazione ai “crediti affidati in gestione”, dal momento che siffatti crediti non risultano essere identificabili rispetto all’importo del credito, alle generalità del debitore e al titolo da cui trae origine il credito stesso.

Il principio è stato recentemente espresso e ribadito da una pronuncia del Tribunale di Bergamo, 31 gennaio 2022 – G.U. Magrì.

Il Tribunale, nel citato provvedimento, richiama all’uopo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: “Con riferimento al mandato con rappresentanza – e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva che nel concreto prenda) – detto requisito [della determinatezza (ovvero determinabilità) dell’oggetto] e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul contratto di mandato, ma pure, e in via distinta, sul negozio unilaterale di procura. Ora, a quest’ultimo proposito (del negozio di procura), è importante anche sottolineare che viene qui ad emergere, in una con gli altri interessi, pure l’esigenza di tutela dell’interesse dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell’art. 1393 c.c., invero, «il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata». (Cass. Civ. Sez. 6, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019).

Ne discende che una procura che, seppur elencando in dettaglio il contenuto dei poteri conferiti alla mandataria, non indichi con precisione quali siano i crediti affidati alla gestione della mandataria, non rendendo praticabile l’esatta individuazione dei rapporti giuridici oggetto di contratto e del contenzioso, deve ritenersi nulla in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.

La mandataria, pertanto, deve ritenersi carente di legittimazione processuale.

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