NACHWEIS ÜBER DIE ABTRETUNG DES KREDITS DURCH DIE ABTRETUNGSUNTERNEHMEN, DIE GERICHTLICH ZUR RÜCKZAHLUNG DER BETRÄGE HANDELT
Sulla questione della legittimazione processuale delle Società cessionarie di crediti in blocco, la Corte di Cassazione ha, con plurimi recenti arresti, confermato e ribadito l’orientamento tenuto, in larga parte, dai Giudici di merito che hanno riconosciuto e statuito più volte la carenza di legittimazione di queste ultime, poiché, per i crediti vantati dalle cessionarie (di solito Società SPV, ossia Special Purpose Vehicle), non viene fornita la prova che i mutui ceduti rientrino nell’operazione di “cessione in blocco” posta in essere, allo stesso tempo, per migliaia di crediti.
Molte Società ed Istituti di credito, Außerdem, omettono di produrre in atti finanche la prova documentale attestante l’assolvimento dei relativi obblighi pubblicitari (inerenti l’avvenuta cessione), mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che, comunque, da sola non risulterebbe sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, in assenza della produzione in giudizio anche del contratto di cessione (completo), da cui si possa ricavare che gli specifici crediti per i quali la cessionaria agisce rientrino fra quelli oggetto dell’operazione di cartolarizzazione.
Di siffatto avviso, come detto, è parte, di certo non trascurabile, della Giurisprudenza di merito e di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. I, 22.02.2022, n.5857; Cassazione civile sez. I, 06.09.2021, n.24047; Tribunale di Vicenza, 26.11. 2021. Pres., est. Limitone; Cassazione civile sez. VI, 05.11.2020, n.24798; Tri-bunale di Firenze, 06 Luglio 2021. Est. Condò; Tribunale di Treviso, Sez. Zivil. I, Ord. 16-28.12.2020, N. 6336/2020 R.G.; Cassazione civile sez. VI, 05.11.2020, N. 24798; Cassazione civile sez. VI, 29.09.2020, n.20495; Tribunale Roma sez. IV, 07.09.2020, n.11933; Tribunale Avezzano, 03.07.2020; Tribunale Benevento, 07.08.2018, N. 1384) la quale sostiene con convinzione, sorretta da adeguato percorso motivazionale, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale persegua un fine radicalmente diverso dalla produzione del contratto di cessione, impattando il diverso profilo dell’opponibilità della cessione e non quello della prova della titolarità del credito.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. N. 385 des 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
La Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n. 5857/2022, ha statuito il seguente principio di diritto: «In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.»